Processo verbale del 10/03/2004 - Edizione provvisoria

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Regimi di sostegno a favore degli agricoltori

P5_TA-PROV(2004)0164

A5-0123/2004

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 - C5-0597/2003 - 2003/0278(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-       vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 698)(1),

-       visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0597/2003),

-       visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-       visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0123/2004),


1.       approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.       ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione richieda un adeguamento dei massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle attuali prospettive finanziarie; chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento e al Consiglio una proposta contenente gli adeguamenti delle prospettive finanziarie richiesti;

3.       chiede di essere nuovamente consultato non appena l'autorità di bilancio avrà stabilito ufficialmente il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.       invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.       invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.       chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.       incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
CONSIDERANDO -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

(-1)Si rammenta che una delle finalità della Politica Agricola Comune è di accrescere la produttività agricola sviluppando il progresso tecnico, garantendo lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego ottimale dei fattori produttivi, in particolare della manodopera, assicurando in tal modo un tenore di vita equo della popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di tutti coloro che lavorano in agricoltura,

Emendamento 2
CONSIDERANDO -1 BIS (nuovo)

(-1bis) L'accordo raggiunto a Lussemburgo nel giugno 2003 sulla riforma della PAC stabilisce che l'applicazione del pagamento unico per azienda deve essere tale da non determinare l'abbandono della produzione e che nelle proposte sulla riforma delle organizzazione comune dei mercati di olio d'oliva, tabacco e cotone la Commissione è impegnata a fornire una prospettiva politica a lungo termine per questi settori.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 1

Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica più globale di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori nonché un regime di pagamento unico per tutta una serie di prodotti agricoli.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 2

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia disaccoppiato attraverso formule specifiche atte a garantire il mantenimento del reddito di tutte le forze di lavoro impiegate in agricoltura a salvaguardia anche dell'integrità del tessuto rurale. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) La coltivazione del cotone si situa soprattutto in regioni il cui PIL è tra i più bassi dell'Unione europea e la cui economia è strettamente vincolata all'attività agricola. In tali regioni, la coltivazione del cotone e l'industria di sgranatura che la sostiene costituiscono fonti di reddito e di occupazione di prim'ordine, rappresentando in alcuni casi oltre l'80% dell'attività del territorio in cui si svolgono. Inoltre, dal punto di vista agronomico, in alcune regioni, la composizione del suolo rende impossibili coltivazioni alternative a breve termine.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) Il vigente regime di sostegno al cotone è caratterizzato dalla sua specificità. Esso si fonda sui trattati di adesione di Grecia, Spagna e Portogallo e si propone di sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità oggi dipendenti da tale coltivazione, permettere un equo reddito per i produttori interessati e stabilizzare il mercato.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)

(2 quater) In caso di applicazione facoltativa o transitoria e per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è necessario stabilire un termine massimo per l'adozione, da parte degli Stati membri, della decisione di applicare il regime di pagamento unico. D'altra parte, per garantire la continuazione dei regimi vigenti, dovrebbero essere stabilite determinate condizioni per poter beneficiare del sostegno, spettando alla Commissione la competenza a adottare disposizioni di attuazione.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)

(2 quinquies) Per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire un equilibrio tra i diritti al sostegno individuali e le medie regionali o nazionali, così come tra i pagamenti attuali e il pagamento unico. D'altra parte, per tener conto delle specifiche condizioni agricole di uno Stato membro, è necessario prevedere la possibilità che esso chieda un periodo transitorio per l'applicazione del regime di pagamento unico, fermo restando il rispetto dei massimali di bilancio previsti per tale regime. È necessario che la Commissione possa adottare le misure necessarie per fare fronte a casi di grave distorsione della concorrenza durante il periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 3

Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura. Tale sostegno può essere valutato detraendo dai pagamenti erogati alle imprese di sgranatura la parte non obbligatoriamente trasferita ai produttori.

Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 4

La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 40% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che una parte sostanziale del sostegno resti legata alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. Per poter rispondere a situazioni specifiche con la flessibilità necessaria al raggiungimento di tale obiettivo, appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro in modo che ciascuno Stato membro possa fissare sino all'80 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 5

È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 60% della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 20 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 6

Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. È necessario che le riduzioni per Stato membro rispecchino il superamento dei quantitativi nazionali garantiti medi verificatosi dopo la loro introduzione. Inoltre è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

Per motivi ambientali e di equilibrio del mercato è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro che dia la priorità alle zone di coltivazione tradizionali, garantendo il proseguimento della coltivazione di cotone nelle zone in cui essa è particolarmente importante per l'economia agricola, e che permetta un'adeguata gestione delle acque irrigue, nonché rotazioni e tecniche di coltivazione favorevoli all'ambiente e, in particolare, il mantenimento delle condizioni del suolo delle terre di coltivazione. Tenendo conto di questi obiettivi, è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 7

Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni interprofessionali che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 8

Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno autorizzare le organizzazioni riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto al quale hanno diritto i produttori loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno introdurre un aiuto supplementare attraverso le organizzazioni di produttori, al quale hanno diritto i loro membri, applicando una tabella da esse definita. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 9

Alla luce dei recenti sviluppi sulla scena internazionale, risultanti in particolare dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione del cotone nel regime di pagamento unico.

Soppresso

Emendamento 16
CONSIDERANDO 10

Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore sociale o ambientale.

Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore ambientale, socioeconomico o paesaggistico e/o all'avvio di azioni orientate alla qualità e alla stabilizzazione del mercato con effetti benefici sugli stessi oliveti e sulle attese dei consumatori. Si tratterà ugualmente di assicurare la permanenza degli oliveti nelle zone marginali o a basso rendimento, coprendo in modo significativo al costo di mantenimento degli olivi nelle stesse e mantenendo la popolazione nel territorio in zone a bassa densità.

Emendamento 17
CONSIDERANDO 11

Di conseguenza, è opportuno che il 60% dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002 sia convertito in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

Di conseguenza, è opportuno che, a partire da una percentuale minima comune del 60%, gli Stati membri convertano in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico la percentuale dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002. L'aumento della percentuale oltre il 60% è subordinato alla verifica, da parte degli Stati membri, che una siffatta misura non comporti un maggiore rischio di abbandono o di estirpazione degli alberi. Nel caso di oliveti piantati prima del 1º maggio 1998 e di oliveti piantati successivamente nell'ambito di un programma autorizzato dalla Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli oliveti di cui sopra. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a 0,5 ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

Emendamento 18
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 ter) Considerando l'estrema specificità delle pratiche agronomiche connesse alle coltivazioni arboree, è opportuno integrare la tabella delle pratiche agronomiche da rispettare affinché gli agricoltori che hanno diritto ad aiuti per la coltivazione di alberi mantengano l'aiuto fisso disaccoppiato.

Emendamento 19
CONSIDERANDO 12 TER (nuovo)

(12 ter) Analogamente al divieto previsto per chi coltiva seminativi di passare a coltivazioni arboree o ortofrutta, è fatto divieto agli agricoltori che ricevono un aiuto disaccoppiato derivante da coltivazioni arboree di spostarsi verso seminativi.

Emendamento 20
CONSIDERANDO 13

Il 40% rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,3 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

Il 40% rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a 0,5 ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

Emendamento 21
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) E' opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di creare nell'ambito della dotazione nazionale una 'Riserva Nazionale' per le imprese gestite da giovani agricoltori e per l'impiego dei diritti non utilizzati e per il recupero degli espianti, sempre nell'ambito del patrimonio olivicolo registrato dal GIS

Emendamento 22
CONSIDERANDO 14

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori olivicoli riconosciute.

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di produttori olivicoli riconosciute e dall'interprofessione.

Emendamento 23
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) Il regolamento (CE) n. 1638/981 ha introdotto un regime transitorio in attesa di disporre di dati affidabili relativi ai volumi di produzione nell'Unione europea prima di procedere ad una riforma definitiva del settore. Il presente regolamento deve vegliare a non perpetuare le discriminazioni che hanno potuto verificarsi a seguito dell'introduzione, nel 1998, di quote di produzione basate su stime provvisorie.

________________________

1 GU L 210 del 28.7.98, pag. 32.

Emendamento 24
CONSIDERANDO 16

L'attuale regime di sostegno per l'olio di oliva giunge a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04. Data la necessità di garantire la continuità del versamento degli aiuti al reddito degli olivicoltori, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico.

soppresso

Emendamento 25
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

(16 bis) L'assenza di rapporto tra la produzione europea di tabacco e la politica anti fumo dell'Unione Europea è stata riconosciuta dalla Commissione stessa, com'è stata riconosciuta la grande capacità del tabacco greggio di generare occupazione con aiuti inferiori, per addetto, di quelli relativi a qualunque altro prodotto agricolo.

Emendamento 26
CONSIDERANDO 17

Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali e permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni, occorre procedere ad un graduale disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio e ad un'integrazione progressiva nel regime di pagamento unico. Pertanto è opportuno procedere alla fissazione del diritto al pagamento per ettaro nel quadro del nuovo regime in tre tappe: la prima tappa inizierà con l'anno civile 2005 e l'ultima terminerà entro l'inizio dell'anno civile 2007.

Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali, permettere l'adattamento del prezzo di mercato alle nuove condizioni e preservare l'occupazione, occorre procedere ad un parziale disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio. È opportuno trasferire al regime di pagamento unico il 30 % del pagamento, per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità.

Emendamento 27
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) In previsione dei possibili disagi socio-economici conseguenti all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, in determinate zone di produzione fortemente dipendenti dalla coltura del tabacco, si ritiene utile prevedere il finanziamento di misure specifiche con una parte degli importi generati dalla modulazione.

Emendamento 28
CONSIDERANDO 17 TER (nuovo)

(17 ter) Deve essere tenuto debito conto del fatto che la coltura del tabacco in alcune regioni sfavorite rappresenta l'unica attività in grado di garantire occupazione alla popolazione rurale, e in particolare a un grande numero di donne, assicurando un'entrata minima all'unità familiare, e che essa è di grande importanza economica e sociale.

Emendamento 29
CONSIDERANDO 17 QUATER (nuovo)

(17 quater) Risulta estremamente difficile garantire alternative economiche in grado di generare un'analoga occupazione a quella della produzione di tabacco.

Emendamento 30
CONSIDERANDO 17 QUINQUIES (nuovo)

(17 quinquies) Le produzioni del tabacco sono fonte irrinunciabile di occupazione e reddito per delle zone che spesso sono tra le più difficili ed in ritardo di sviluppo d'Europa. L'importanza dei livelli occupazionali sono garantiti non solo dall'attività agricola derivante dalla coltivazione del tabacco ma anche dall'industria di prima trasformazione e dell'indotto specifico che, in taluni sistemi locali rappresentano l'unica attività industriale esistente. Inoltre, i rilevanti investimenti effettuati nell'intero comparto hanno portato il tabacco europeo ad essere apprezzato sul mercato mondiale.

Emendamento 31
CONSIDERANDO 18

L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è suddiviso in tre scaglioni quantitativi di tabacco che ha dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000-2002. Per le prime 3,5 tonnellate è opportuno prevedere il trasferimento integrale del pagamento nel regime di pagamento unico. Da 3,5 tonnellate a 10 tonnellate, è opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 75% del pagamento. Oltre le 10 tonnellate, è opportuno trasferire 1/6 del pagamento nel 2005, 1/3 nel 2006 e il 45% partire dal 2007.

soppresso

Emendamento 32
CONSIDERANDO 19

Questo metodo consentirà ai piccoli produttori di ricevere fin dall'inizio una cospicua parte dei loro redditi sotto forma di pagamento unico. Per le aziende tabacchicole di dimensioni più ampie, è opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale l'aiuto resterà in parte accoppiato.

In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra le stesse regioni produttrici, é necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata dagli Stati membri per misure destinate al mantenimento della produzione nelle zone dove esso é indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre gli Stati membri potranno utilizzare un ammontare, non superiore al 10% della parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico, per misure volte al miglioramento della qualità della coltura, per il tramite delle associazioni di produttori riconosciute, così come per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Emendamento 33
CONSIDERANDO 20

Il rinvio dell'integrazione del regime di sostegno del tabacco nel regime di pagamento unico è incompatibile con l'idea e con i principi ispiratori del nuovo regime, che sarà attuato in fasi progressive; è quindi opportuno escludere la possibilità di un tale rinvio.

soppresso

Emendamento 34
CONSIDERANDO 22

Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2005 e 2006, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4% nel primo anno e al 5% nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

soppresso

Emendamento 35
CONSIDERANDO 23

La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.

La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito. La validità economica della cultura del luppolo dipende tuttavia in molti casi dal mantenimento delle prestazioni delle associazioni riconosciute di produttori. Pertanto, il finanziamento di tali associazioni dovrebbe essere possibile nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 36
CONSIDERANDO 24

Per tener conto di situazione particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.

Per tener conto di situazioni particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa percentuale dell'aiuto disaccoppiato. In tal caso gli Stati membri possono assegnare, parzialmente o integralmente, detta trattenuta alle associazioni riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo1 oppure assegnare la stessa ai titolari d'azienda per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.

____________________

1 GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

Emendamento 37
CONSIDERANDO 25

Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Per quanto concerne il tabacco, è opportuno che gli aiuti accoppiati, non richiesti dai produttori, siano destinati definitivamente alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso, tale sostegno supplementare sarà utilizzato, in queste stesse regioni, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1 bis) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

'4 bis. Una deroga al secondo comma del paragrafo 3 é ugualmente prevista per il tabacco. Questa viene applicata allorquando in una determinata zona di produzione, così come riconosciuta all'allegato 2 del regolamento (CE) n. 2848/98, la produzione del tabacco rappresenta almeno il 20% della Produzione Lorda Vendibile delle colture industriali per il periodo 2000-2002. In questo caso, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90% a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'art. 69, almeno il 10% dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per misure specificamente volte alla salvaguardia dell'occupazione ed alle conseguenti azioni di ristrutturazione della filiera tabacchicola, nelle regioni di produzione del tabacco.'

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1º maggio 1998.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1º maggio 1998, nel quale già è previsto un meccanismo per differenziare gli alberi ammissibili e non ammissibili.

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 25, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis) All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

'A tal fine gli Stati membri effettuano i controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli olivicoltori degli obblighi di cui al capitolo 1 e si avvalgono, per il settore olivicolo, delle organizzazioni di produttori riconosciute.'

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 51, lettera c) bis (nuova) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c bis) delle colture di seminativi, per gli agricoltori che hanno diritto all'aiuto disaccoppiato per le colture arboree.

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 11
Articolo 69 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente 'massimali nazionali' di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente 'massimali nazionali' di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea e l'estirpazione per il luppolo, di cui all'allegato VI.

In tal caso gli Stati membri possono:

a) assegnare la quota di cui al paragrafo 1 (la trattenuta) parzialmente o integralmente alle associazioni riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, oppure

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

b) nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, su base annua, concedere un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

Il pagamento supplementare è concesso per ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 12, LETTERA a)
Articolo 71, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

Soppresso

'Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola e il tabacco.'

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate; inoltre, occorre dimostrare che la produzione di cotone greggio è stata consegnata ad un'impresa di sgranatura rispettando le condizioni qualitative e quantitative determinate dallo Stato membro.

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quater, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

Grecia:      594 euro

Grecia:          1,303 euro

Spagna:     898 euro

Spagna:      2,082 euro

Portogallo:     556 euro.

Portogallo:      1,555 euro

È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

Grecia:      340.000 ettari

Grecia:          380 000 ettari

Spagna:     85 000 ettari

Spagna:     90 000 ettari

Portogallo:     360 ettari.

Portogallo:     360 ettari.

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quater, paragrafo 3 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

3 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il mese di gennaio 2006, un'analisi di impatto, eventualmente corredata di una proposta di adattamento della percentuale destinata all'aiuto per ettaro, stabilita al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quinquies, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

Organizzazioni di produttori riconosciute

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quinquies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Ai fini del presente capitolo, per 'organizzazione interprofessionale riconosciuta' si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento dell'impresa di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Ai fini del presente capitolo, per 'organizzazione di produttori riconosciuta' si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento di una o più imprese di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

L'organizzazione interprofessionale riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

L'organizzazione di produttori riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 sexies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 septies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

Gli agricoltori membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1. L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Capitolo 15, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Aiuto per gli oliveti

Aiuto per gli oliveti e la qualità

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 octies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore sociale e ambientale.

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore socioeconomico e ambientale e per azioni di miglioramento della qualità. Da un punto di vista operativo, questo aiuto è gestito dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni o da organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 nonies, lettere c) e d) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non differisce di oltre il 10% dal numero registrato alla data del 1º gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non è inferiore all'80 % del numero di alberi registrato alla data del 1º gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;

d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto e/o sono in corso interventi di miglioramento della qualità;

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 nonies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 nonies bis

Buone pratiche agronomiche

Data la specificità della coltivazione arborea, gli Stati membri elaborano pratiche agronomiche adeguate da rispettare ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) nº1782/2003;

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.

Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di azioni di miglioramento qualitativo (DOP, IGP, Biologico, raccolta a mano) e di criteri ambientali e socioeconomici, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali, nelle zone in cui l'olivicoltura ha un'importanza particolare dal punto di vista economico e in zone di montagna o in pendenza.

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 1, tabella (regolamento (CE) n. 1782/2003)

milioni di EUR

milioni di EUR

Francia          1,20

Francia          pm

Grecia          208,14

Grecia          pm

Italia          272,05

Italia          pm

Spagna          404,45

Spagna          pm

Portogallo     15,46

Portogallo     pm

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta (ma non quelle relative alla raccolta manuale). Se del caso, gli Stati membri ricorrono alla regionalizzazione di questi massimali nazionali. Essi prendono allora come base di calcolo gli aiuti percepiti in una stessa regione nel corso del periodo di riferimento. In accordo con gli Stati membri, l'amministrazione di tali aiuti viene affidata alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni o alle organizzazioni interprofessionali. Questi fondi rendono inoltre possibili interventi di stabilizzazione del mercato e di valorizzazione della produzione.

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'intero massimale nazionale dell'aiuto accoppiato all'oliveto deve essere ripartito fra gli olivicoltori che rispetteranno i criteri ambientale, socioeconomico, sviluppo qualitativo e azioni orientate alla stabilizzazione del mercato, anche se l'aiuto individuale dovesse risultare superiore all'aiuto precedentemente percepito quale 40% dell'integrazione nel periodo di riferimento.

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% degli importi di cui al paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio*[relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

Grazie a questa misura, viene garantito il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni o organizzazioni interprofessionali riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio*[relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 decies, paragrafo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis. Nell'ambito del massimale nazionale, gli Stati membri possono creare una riserva destinata ad incentivare i giovani olivicoltori che iniziano l'attività e che non hanno diritto agli aiuti in quanto non erano in attività nel periodo di riferimento.

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Capitolo 16, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Premio per il tabacco

Aiuto al tabacco

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 undecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Per le campagne 2005 e 2006, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Agli agricoltori viene concesso un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri per garantire il mantenimento e la ristrutturazione della produzione di tabacco in tutte le zone dove il mantenimento di questa attività è indispensabile ai fini della conservazione del tessuto rurale e per motivazioni di carattere economico, sociale e ambientale.

Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 duodecies, alinea 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore per la parte della sua produzione che supera le 10 tonnellate rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Nei limiti degli importi massimi fissati all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore nel rispetto della media delle quote assegnate negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e sulla base di quanto previsto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 660/99. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 duodecies, lettere c bis) e c ter) (nuove) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c bis) stipula di un contratto di coltivazione fra un'industria di trasformazione riconosciuta ed una associazione dei produttori riconosciuta secondo il regolamento (CE) n. 2848/98, relativa consegna del prodotto ed esecuzione completa del contratto secondo i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

c ter)     miglioramento della qualità della produzione di tabacco, in particolare dal punto di vista della sua incidenza sulla sanità pubblica, anche sulla base e sul rispetto di accordi interprofessionali e di adozione di disciplinari di produzione.

Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articulo 143 duodecies, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (Regolamento CE n. 1782/2003)

Qualora alcuni gruppi varietali siano esposti a condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un 'programma di riscatto di quote' per agevolare una ulteriore riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività del settore. L'importo destinato a finanziare tale programma è pari all'aiuto previsto per ciascun produttore dall'art.143 duodecies. Esso viene ripartito per tante annualità definite a partire dall'anno di adesione al programma di riscatto da parte del produttore, fino al 31 dicembre 2013 e comunque fino ad un massimo di 5 annualità.

Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta del 10% da destinare a misure di ristrutturazione e di riconversione volte a salvaguardare i livelli occupazionali nel settore agricolo delle regioni interessate.

Emendamento 67
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 terdecies, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'importo massimo dell'aiuto totale, inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 143 quaterdecies, è fissato come segue:

L'importo massimo dell'aiuto totale è fissato come segue:

          2005          2006

milioni di euro

milioni di euro

Belgio          0,171          0,085

Belgio               2,77

Germania     11,620          5,810

Germania          24,88

Grecia          1,383          0,692

Grecia               259,41

Spagna          38,141          19,070

Spagna               80,29

Francia          8,594          4,297

Francia               56,25

Italia          109,350     54,675

Italia               232,28

Austria          0          0

Austria               0,71

Portogallo     8,458          4,229

Portogallo          11,77

Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 terdecies, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'aiuto concesso all'agricoltore è calcolato moltiplicando il numero di chilogrammi di tabacco ammissibile al beneficio dell'aiuto, definito all'articolo 143 duodecies per l'importo medio per chilogrammo dei premi erogati per il tabacco negli anni civili 2000, 2001 e 2002 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92. L'importo calcolato è moltiplicato per il coefficiente di 2/3 per la campagna di raccolta 2005 e di 1/3 per la campagna di raccolta 2006 ed è quindi diminuito dell'importo corrispondente indicato nell'articolo 143 quaterdecies.

Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta massima del 10% da destinare a misure di miglioramento qualitativo e commerciale della produzione per il tramite delle associazioni di produttori riconosciute, nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni produttrici di tabacco.

I criteri da applicare per questa ritenuta saranno determinati conformemente alla procedura fissata dall'art. 144, paragrafo 2.

A partire dal 2006 dovrà essere applicato un programma generale pluriennale inteso alla ristrutturazione e alla riconversione del settore del tabacco nelle regioni di produzione che beneficiano di aiuti comunitari, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Questo programma sarà finanziato, nel quadro delle prospettive finanziarie 2006-2013, dal nuovo Fondo strutturale per lo sviluppo rurale proposto dalla Commissione. Il finanziamento di tale programma si aggiungerà al finanziamento dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, che resta in vigore nelle regioni di produzione di tabacco dell'Unione europea.

Emendamento 69
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quaterdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 quaterdecies

soppresso

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

Un importo pari al 4% per l'anno civile 2005 e al 5% per l'anno civile 2006 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 143 septdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 septdecies

soppresso

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 143 octodecies (regolamento (CE) n. 1782/2003)

A partire dal 2006, un importo fissato in base all'aiuto totale medio erogato per il tabacco sovvenzionato nel periodo di riferimento triennale, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tale importo è fissato come segue:

L'importo degli aiuti accoppiati a favore del tabacco non richiesti dai produttori è assegnato in via definitiva alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso occorre che tale aiuto supplementare venga utilizzato, in queste stesse regioni, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

- 98 milioni di euro per l'anno civile 2005;

- 147 milioni di euro per l'anno civile 2006;

- 205 milioni di euro a partire dall'anno civile 2007.'

Emendamento 72
ARTICOLO 1, PUNTO 15
Articolo 145, lettera r), trattino 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

- alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

- alle organizzazioni di produttori riconosciute, in particolare al sistema di sanzioni e di controllo.

Emendamento 73
ARTICOLO 1, PUNTO 15
Articolo 145, lettera s) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

s) agli adattamenti degli importi indicati nell'articolo 143 octodecies che potrebbero rivelarsi necessari per tener conto delle modifiche di bilancio connesse ai diritti fissati in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

soppressa

Emendamento 74
ARTICOLO 1, PUNTO 17
Articolo 153, paragrafo 4 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05.

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05 e, se del caso, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 71, paragrafo 1.

Emendamento 75
ARTICOLO 1, PUNTO 18
Articolo 155 ter (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

È inserito il seguente articolo:

soppresso

'Articolo 155 bis

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative.'

Emendamento 76
ARTICOLO 1, PUNTO 19
Articolo 156, paragrafo 2, lettera g) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005 per il cotone seminato partire da tale data.

Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007 per il cotone seminato partire da tale data.

Emendamento 77
ARTICOLO 1, PUNTO 19
Articolo 156, paragrafo 2, lettera h) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla prima campagna di applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro.

Emendamento 78
ARTICOLO 1, PUNTO 19
Articolo 156, paragrafo 2, lettera i) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Il titolo quarto, capitolo 16 si applica dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2006.

Il titolo IV, capitolo 16 si applica a decorrere dalla prima campagna di applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro.

Emendamento 79
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

Periodo transitorio facoltativo

Quando giustificato da condizioni agricole specifiche, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico all'olio di oliva, alle olive da tavola e al tabacco dopo un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

Qualora uno Stato membro decida di applicare il regime di pagamento unico prima della conclusione del periodo transitorio, esso deve prendere tale decisione entro il 1º agosto dell'anno civile precedente l'anno civile nel quale intende applicare il regime di pagamento unico.

Emendamento 80
ALLEGATO, PUNTO 1
Allegato I, asterisco 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

(*) A decorrere dal 1º gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone.

(*) A decorrere dal 1º gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati. Ciò si applica al cotone a partire dal 1º gennaio 2007, in base al disposto dell'articolo 156 bis, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento 81
ALLEGATO, PUNTO 2
Allegato II, Tabella, Righe 'Grecia, Spagna, Portogallo' (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2005     2006     2007     2008     2009     2010 2011     2012

2005     2006     2007     2008     2009     2010 2011      2012

Grecia

Grecia

45,4     60,6     75,7     75,7     75,7     75,7 75,7     75,7

pm     pm     pm     pm     pm     pm pm     pm

Spagna

Spagna

56,9     76,5     95,5     95,5     95,5     95,5 95,5     95,5

pm     pm     pm     pm     pm     pm pm     pm

Portogallo

Portogallo

10,8     14,6     18,2     18,2     18,2     18,2 18,2     18,2

pm     pm     pm     pm     pm     pm pm     pm

Emendamento 82
ALLEGATO PUNTO 4
Allegato VI, Riga 'Luppolo' (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Luppolo

Luppolo

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71

Aiuto alla superficie

Aiuto alla superficie

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto per la messa a riposo temporanea'

Aiuto per la messa a riposo temporanea e/o l'estirpazione'

Emendamento 83
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte G (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per gli importi per ettaro determinati da tali Stati membri in funzione dell'aiuto per superficie da essi stabilito in virtù dell'articolo 143 quater, paragrafo 1:

- 795 euro per la Grecia,

- 326 euro per la Grecia,

- 1 286 euro per la Spagna

-520 euro per la Spagna

- 1 022 euro per il Portogallo.

- 389 euro per il Portogallo.

Emendamento 84
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte H, comma 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002, (CE) n. 1221/2003 e (CE) n. 1794/2003 della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6.

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo individuale è calcolato in funzione di due possibili opzioni, che gli Stati membri selezionano in base alle loro specificità nazionali.

a) moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo quadriennale di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002, (CE) n. 1221/2003 e (CE) n. 1794/2003 della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6 (salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente).

b) suddividendo l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti in una zona omogenea (con riferimento alle rese medie espresse in tonnellate nel quadriennio 1999-2002) per il numero di ettari SIG in capo al singolo olivicoltore (fino al 1 maggio 1998), così come determinato in base al presente regolamento, infine moltiplicato per il coefficiente 0.6 (salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente).

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1º maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,3. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1º maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a 0,5. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Nel caso di oliveti piantati prima del 1º maggio '98 e di oliveti piantati successivamente ma entro un programma autorizzato da parte della Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli uliveti sopra richiamati.

Emendamento 85
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte I, commi da 1 a 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo di riferimento è calcolato come segue:

L'importo di riferimento, per beneficiare del regime di pagamento unico, è ottenuto moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascun gruppo di varietà per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenuto conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà, moltiplicato per un coefficiente di 0,3.

Il numero complessivo medio di kg di tabacco greggio per il quale è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento è suddiviso in tre gruppi di quantità, come segue:

- quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;

- quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;

- quantitativi superiori a 10 tonnellate.

L'importo da includere nell'importo di riferimento corrisponde alla somma di tre importi, ottenuti moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascuno dei tre gruppi di quantitativi di cui sopra per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà. Prima di sommarli tra loro, ciascuno di questi tre importi è adattato mediante l'applicazione del coefficiente stabilito per il corrispondente gruppo di quantitativi, come segue:

- un coefficiente di 1,0 per i quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;

- un coefficiente di 0,75 per i quantitativi superiori a 3, 5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;

- per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, un coefficiente di 1/6 per l'anno civile 2005, un coefficiente di 1/3 per l'anno civile 2006 e un coefficiente del 45% per l'anno civile 2007 e per gli anni civili successivi.

Emendamento 86
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte J (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea e/o l'estirpazione, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.



(1) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.